Il datore di lavoro esprime perplessità sul fatto che la nuova finanziaria che concede la cessione abbia di fatto una sorta di "privilegio rispetto" agli altri creditori pignoratizi ed alle rispettive disposizioni del Tribunale.
RISPOSTA :
La pratica indicata in oggetto correttamente notificata va accolta nel pieno rispetto dell'art. 68 del Dpr 180/1950 che recita:
"Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell’art.5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario ..."
L'unica valutazione che dovrà fare il datore di lavoro è vedere se la rata proposta dalla nuova finanziaria sia nei limiti previsti dalla normativa (20%, 40% o 50%). Di fatto nel caso pratico, difficilmente sarà di un importo di rata diverso da quella che attualmente è la cessione del quinto del dipendente
(*) Per la legge 180/50 di fatto sussistono tre tipologie di creditori:
· creditori per debiti fiscali: lo Stato, gli enti locali, ovvero i rispettivi agenti della riscossione;
· creditori per debiti alimentari: ad esempio l’ex moglie o i figli a cui è dovuto il mantenimento, o i paranti che versano in stato di grave indigenza cui sono dovuti gli alimenti;
· altri creditori: ad esempio soggetti privati come banche, fornitori, condominio, padrone di casa, etc.
La regola vuole che, quando i creditori sono della stessa “natura” (ad esempio una banca e una finanziaria; oppure il condominio e il padrone di casa), vi può essere solo un pignoramento per volta, per cui lo stipendio può essere pignorato nei limiti massimi di un quinto.
Per cui, il creditore che arriva per ultimo si “accoda”: ossia dovrà attendere che il primo sia stato integralmente pagato. Questo non gli impedisce di agire con il pignoramento, ma il giudice gli assegnerà le somme solo all’esito dell’integrale soddisfazione del precedente creditore.
Quando invece i crediti sono di “natura diversa” (ad esempio l’ex moglie e la banca; l’Agenzia Entrate Riscossione, l’ex moglie e un fornitore), il pignoramento può raggiungere massimo la metà dello stipendio. Dunque in tale ipotesi il limite del quinto viene derogato per arrivare anche al 50% dello stipendio pignorabile.